Tari è l'acronimo di TAssa RIfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares.
Il presupposto della Tari e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.
Chi paga la TARI?
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
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riferimenti atto
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descrizione |
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Delibera CC n. 21 del 29/05/2023 |
Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) alla luce della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF |
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Delibera CC n. 66 del 25/10/2023 |
TARI annualità 2023 - Nuovi termini di pagamento e modifica art. 27 del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2023 |
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