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Imposta Comunale Pubblicita'
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L’Imposta Comunale Sulla Pubblicità è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi diffusi mediante insegne, tassabili ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C della legge 28/12/2001, n. 448 -, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.
La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.

L’Imposta Comunale Sulla Pubblicità deve essere versata in via principale da colui (soggetto passivo) che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il calcolo dell’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta e’ calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo’ essere circoscritto il mezzo stesso.

Il soggetto passivo e’ tenuto, prima di iniziare la pubblicità’, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità’ e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità’ che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità’ effettuata con conseguente nuova imposizione; e’ fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità’ annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché’ non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità’ si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità’ di cui al D.Lgs 507, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1’ gennaio in cui e’ stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e’ stato effettuato l’accertamento.
Per l’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,00) cosi’ come determinata dall’Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).

La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell’Avviso di Accertamento.

Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta o delle singole rate di essa o del diritto e’ dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30% dell’imposta o del diritto il cui pagamento e’ stato omesso o ritardato.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda al Regolamento Comunale sulla pubblicità.

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