Ordinanza Regione Campania n.16 del 13/03/2020 - Sospensione servizi sanitari di riabilitazione a me
immagineData pubblicazione: 13/03/2020

Data scadenza: 03/04/2020

Settore proponente: Regione Campania

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. - Ordinanza Regione Campania n.16 del 13/03/2020 - Sospensione servizi sanitari di riabilitazione a meno dei casi indifferibili e urgenti per i quali non è possobile l'interruzione.

Il Presidente delle Regione Campania
il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"
emana la seguente
ORDINANZA
    1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio regionale le attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri Diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti) nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali.
    2. Sono altresì sospesi tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva (cd. ex. art. 26) e di specialistica (cd. ex. art. 44), fatte salve quelle urgenti e indifferibili, di cui al successivo comma 3.
    3. I Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari e sociosanitari di cui al comma 2 segnalano tempestivamente al Distretto Sanitario di residenza del paziente eventuali pazienti per i quali sia assolutamente necessario non interrompere il progetto riabilitativo. Per tali pazienti è assicurata la prosecuzione del trattamento.
    4. I Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari e sociosanitari di cui al comma 2 individuano eventuali casi per i quali, acquisita la formale adesione del paziente o di suo rappresentante legale, proporre al distretto sanitario di appartenenza la assoluta e improrogabile necessità di riprendere i trattamenti dopo il 3 aprile, qualora dovesse essere prorogato lo stato di emergenza sanitaria, e ne indicano la modalità più idonea di trattamento, anche valutando forme di trattamento domiciliare, laddove possibile; i servizi Distrettuali valutano i casi proposti, anche riformulando i progetti individuali qualora opportuno, e autorizzano i soli programmi riabilitativi per i quali sia riscontrata assoluta e improrogabile necessità di riprendere dopo il 3 aprile 2020.
    5. La scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell’ordinanza n. 8 dell’8/3/2020 è differita al 30 maggio 2020 qualora vengano a scadenza prima di tale data.
    6. Le Aziende Sanitarie Locali rafforzano l’ordinaria organizzazione dei servizi di cure domiciliari, al fine di garantire assistenza e prestazioni sanitarie e sociosanitarie indifferibili a domicilio a soggetti disabili, nonché anziani e adulti non autosufficienti, che non possono frequentare i servizi sanitari e sociosanitari per effetto delle misure di cui al comma 1.
Il Presidente della Regione Campania
DEL LUCA
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Ordinanza 15 del 12/03/2020 (~934 Kbyte)

Ultimo aggiornamento ( venerdì 27 marzo 2020 )