Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dalla Camera dei
deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in
seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella
seduta del 16 novembre
2005. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo
seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o
cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda
al referendum popolare.
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 1.
(Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo
55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».
Art. 2.
(Camera dei deputati)
1. L’articolo 56 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
56. -
Art. 3.
(Struttura del Senato federale della
Repubblica)
1. L’articolo 57 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e
diretto su base regionale.
Il Senato federale della
Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori
eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo
Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per
Art. 4.
(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
1. L’articolo 58 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto
i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche
elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o
sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione
alla data di indizione delle elezioni».
Art. 5.
(Deputati di diritto e a vita)
1. All’articolo
59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla
seguente: «deputato».
2. All’articolo
59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della
Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato
Art. 6.
(Durata in carica dei senatori e della
Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
60. -
I senatori eletti in
ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della
proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale
e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o
Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche
i senatori in carica».
Art. 7.
(Elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 61 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
61. - L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla
fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalla elezione.
Finché non è riunita la
nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
Art. 8.
(Presidenza della Camera dei deputati e del
Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo
63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuna Camera elegge
fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è
eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il
regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di
rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza».
Art. 9.
(Modalità di funzionamento delle Camere)
1. L’articolo 64 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
64. -
Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune
possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. Le deliberazioni della Camera
dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta
comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
Art. 10.
(Ineleggibilità ed
incompatibilità)
1. All’articolo
65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La legge, approvata ai
sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore».
Art. 11.
(Giudizio sui titoli di ammissione dei
deputati e dei senatori)
1. L’articolo 66 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini
stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei
parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera
di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».
Art. 12.
(Divieto di mandato imperativo)
1. L’articolo 67 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta
Art. 13.
(Indennità parlamentare)
1. L’articolo 69 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
69. - I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla
legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.
La legge disciplina i
casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti
derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».
Art. 14.
(Formazione delle leggi)
1. L’articolo 70 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. -
Il Senato federale della
Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo
117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge
Art. 15.
(Iniziativa legislativa)
1. All’articolo
71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’iniziativa delle
leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle
rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale».
Art. 16.
(Procedure legislative ed organizzazione per
commissioni)
1. L’articolo 72 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi
dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una
commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato
l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. Può altresì stabilire
in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui
all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di
legge è rimesso all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa. Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno
delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso.
Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine,
Art. 17.
(Procedure legislative in casi particolari)
1. All’articolo 73,
secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive
competenze ai sensi dell’articolo 70,».
2. All’articolo
74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere»
sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi
dell’articolo 70,». 3. All’articolo 77, primo comma,
della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,»
sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi
dell’articolo 70,». 4. All’articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70,
che si riuniscono entro cinque giorni.
Art. 18.
(Decreti legislativi)
1. All’articolo
76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I progetti dei decreti
legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di
ciascuna Camera».
Art. 19.
(Ratifica dei trattati internazionali)
1. L’articolo 80 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
80. - È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo
comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
Art. 20.
(Bilanci e rendiconto)
1. All’articolo
81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono approvati ogni
anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi
dell’articolo 70, primo comma».
Art. 21.
(Commissioni parlamentari d’inchiesta)
1. All’articolo
82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai
seguenti: «
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22.
(Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 83 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica,
presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti
delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o
dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due
delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun
Consiglio provinciale elegge un delegato.
Il Presidente della
Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei
componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».
Art. 23.
(Età minima del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo
84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono
sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».
Art. 24.
(Convocazione dell’Assemblea della Repubblica)
1. All’articolo
85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai
seguenti:
«Sessanta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se
Art. 25.
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo
86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo
86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti:
«se
Art. 26.
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 87 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta
Può inviare messaggi alle
Camere. Indìce le elezioni della Camera dei deputati
e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato
e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità
indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti
dalle Camere. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica. Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al
Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza
dei presupposti costituzionali».
Art. 27.
(Scioglimento della
Camera dei deputati)
1. L’articolo 88 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi: a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva
responsabilità;
b) in
caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo
le modalità fissate dalla legge; c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della
Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere
a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti
giorni successivi, venga presentata e approvata con
votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti
della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare
nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale
caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».
Art. 28.
(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
1. All’articolo
89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
Art. 29.
(Giuramento del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 91 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi all’Assemblea della Repubblica».
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 30.
(Governo e Primo ministro)
1. L’articolo 92 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla
carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero
con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina
l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza,
collegata al candidato alla carica di Primo ministro. Il Presidente della
Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati,
nomina il Primo ministro».
Art. 31.
(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)
1. L’articolo 93 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica».
Art. 32.
(Governo in Parlamento)
1. L’articolo 94 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione
del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina.
Il Primo ministro può
porre la questione di fiducia e chiedere che
Art. 33.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. L’articolo 95 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro
determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce
l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e
coordinando l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri».
Art. 34.
(Disposizioni sui
reati ministeriali)
1. L’articolo 96 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale».
Art. 35.
(Autorità amministrative indipendenti
nazionali)
1. Dopo l’articolo 98
della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art.
98-bis. - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia
di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza
dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai
sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità
indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e
le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono
alle Camere sui risultati delle attività svolte».
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 36.
(Elezione del Consiglio superiore della
magistratura)
1. All’articolo
104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto
dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo
104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 37.
(Modifiche all’articolo 114 della
Costituzione)
1. La denominazione del
titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente:
«Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».
2. All’articolo
114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».
3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma
è sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale
della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia,
anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le
modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».
Art. 38.
(Approvazione degli
statuti delle Regioni speciali)
1. All’articolo
116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «previa intesa con
Art. 39.
(Modifiche all’articolo 117 della
Costituzione)
1. All’articolo
117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario». 2. All’articolo
117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e
produttivo nazionale;».
3. All’articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti
parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela
del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole:
«tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni
di mercato». 4. All’articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono
inserite le seguenti: «regionale e». 5. All’articolo
117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la
seguente:
«m-bis) norme generali
sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari». 6. All’articolo
117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».
7. All’articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ordinamento della capitale;». 8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) sono aggiunte le seguenti:
«s-bis) grandi reti
strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative
norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione; s-quater)
ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; s-quinquies) produzione strategica, trasporto e
distribuzione nazionali dell’energia».
9. All’articolo
117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;
b) sono soppresse le
parole: «tutela della salute;»; c) dopo le parole:
«ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»; d) le parole:
«grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti:
«reti di trasporto e di navigazione»; e) le parole: «ordinamento della
comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale,
ivi compresa l’emittenza in ambito regionale;
promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni
elettroniche»; f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e
distribuzione dell’energia»; g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a
carattere regionale».
10. All’articolo
117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b)
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei
programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d)
polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni altra materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
11. All’articolo
117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente: «
Art. 40.
(Modifica dell’articolo 118 della
Costituzione)
1. L’articolo 118 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e
le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze. La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
istituisce
Art. 41.
(Modifiche all’articolo 120 della
Costituzione)
1. All’articolo
120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può
sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni
nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;
b)
dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto
dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»; c) è soppresso il secondo periodo.
Art. 42.
(Modifiche all’articolo 122 della Costituzione)
1. All’articolo
122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono
inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».
2. All’articolo
122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il
secondo mandato consecutivo».
Art. 43.
(Modifiche all’articolo 123 della
Costituzione)
1. All’articolo
123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.
2. All’articolo
123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti
locali».
Art. 44.
(Modifiche all’articolo 126 della
Costituzione)
1. All’articolo
126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della
Repubblica».
2. All’articolo 126,
terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l’impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo
è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a
scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente
della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un
nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente
sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio».
Art. 45.
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica)
1. All’articolo
127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Governo, qualora
ritenga che una legge regionale o parte di essa
pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla
sua pubblicazione invita
Art. 46.
(Garanzie per le autonomie locali)
1. Dopo l’articolo 127
della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art.
127-bis. - I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano
che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda
le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi
alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge
costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità
della questione».
Art. 47.
(Coordinamento
interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)
1. Dopo l’articolo
127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art.
127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui
all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale
della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e
ne disciplina forme e modalità.
Il regolamento del
Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione
e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114. I senatori possono
essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della
Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti
con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».
Art. 48.
(Modifica all’articolo 131 della
Costituzione)
1. All’articolo
131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto
Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallèe
d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Su¨dtirol».
Art. 49.
(Città metropolitane)
1. All’articolo
133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«L’istituzione di Città
metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni
interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».
Art. 50.
(Abrogazione)
1. All’articolo
116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 51.
(Corte costituzionale)
1. L’articolo 135 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
135. -
I giudici della Corte
costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può
ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina
governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla
legge.
2. All’articolo
2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal
Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
3. L’articolo 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art.
3. - 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della
Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva
Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».
Art. 52.
(Referendum sulle leggi costituzionali)
1. All’articolo
138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53.
(Disposizioni
transitorie)
1. Le disposizioni di
cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118,
120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70 della
Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito,
fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge costituzionale,
all’articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto
previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli
articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma,
58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81,
82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma,
127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, della
presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima
legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma,
57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e
terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei
deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica
trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto
previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione
delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad
applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 3. Fino
all’adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme
concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui
all’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale:
a) a
decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il
Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per
ottenerne la fiducia;
b) non si applica il
quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale; c) ai fini dello scioglimento della Camera dei
deputati si applica l’articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
b)
alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove
elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui
all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma
gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età; c) la legislatura di
ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi
trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera
a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera
b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5; d) le nuove
elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica,
che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il
ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a
quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in
carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.
5. Con esclusivo
riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale
della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma
6. Per le prime elezioni
del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui
all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni. 7. Per le
elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,
successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della
presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il
Senato della Repubblica e
a) al
comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente
o morte»;
b) dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di
impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina
un nuovo Presidente». 17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in
via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in
vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1.
18. All’articolo
1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo
le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la
parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».
Art.54.
(Regioni a statuto speciale)
1. Fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge
costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 55.
(Adeguamento degli statuti speciali)
1. Ai fini
dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità
di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono.
Art. 56.
(Trasferimento di beni
e di risorse)
1. Entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo
assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle
Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni
ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle rispettive funzioni e
competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la
ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti,
che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate
e comportano l’adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
Art. 57.
(Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello
Stato assicurano l’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione. In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva
ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può
determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.